L’addetto stampa nella Pubblica Amministrazione

La comunicazione costituisce un elemento centrale nell’attività della Pubblica Amministrazione in quanto influisce sulla trasparenza dei soggetti pubblici, semplifica i processi in un’ottica di efficacia ed efficienza, favorisce la sussidarietà e contribuisce a evolvere il concetto di cittadinanza verso forme maggiormente rappresentative e inclusive.

La legge 150/2000 ha rafforzato questi concetti, disciplinando le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, individuando, con ruoli e compiti distinti, le figure dell’addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), del portavoce e dell’addetto stampa.

URP, portavoce, ufficio stampa

L’attività dell’URP è «indirizzata ai cittadini singoli e associati» per agevolare l’utilizzazione dei servizi pubblici, facilitare la comunicazione tra gli uffici e il pubblico, svolgere una funzione di ascolto dei bisogni della cittadinanza per consentire all’ente di rimodulare la propria attività in base a nuove istanze.

Il portavoce svolge funzioni di comunicazione per conto del vertice dell’amministrazione, con «compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione».

L’ufficio stampa, invece, cura i rapporti con la stampa per conto dell’amministrazione nel suo complesso, al di fuori, perciò, delle logiche politiche; il suo compito è informare i mass media circa l’attività dell’ente, i servizi erogati, le iniziative programmate, le campagne di sensibilizzazione su tematiche specifiche, assicurando «il massimo grado di trasparenzachiarezza e tempestività». La legge richiede che il personale degli uffici stampa sia iscritto all’albo dei giornalisti.

In tale contesto il GUS, Gruppo Uffici Stampa dell’Ordine dei giornalisti, ha approvato la «Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa pubblici», sottolineando in particolare due principi: il diritto delle istituzioni pubbliche a informare e il diritto dei cittadini ed essere informati. In particolare «il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale».